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Casella di testo: Informazioni utili

Le tasse sull'acquisto della casa

 

Ai fini fiscali, la base imponibile sulla quale calcolare tutte le imposte relative all’acquisto della casa è data dal valore dell’immobile. Per evitare accertamenti, il fisco accetta che come base imponibile si utilizzi il cosiddetto valore catastale, che è dato dalla rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per 100.

Gli atti di acquisto di immobili sono soggetti all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale e all’IVA (quest’ultima se il venditore non è un privato ma una società). L’entità di tali imposte varia a seconda che si tratti di acquisto per abitazione principale (la prima casa) o per un’abitazione secondaria.

 

Acquisto immobili da privato

Imposta agevolata

Prima casa

Registro             3%

Ipotecaria          € 168,00

Catastale           € 168,00

Totale 3% + 336,00

 

Imposta Ordinaria

Abitazione secondaria           

Registro             7%

Ipotecaria          2%

Catastale           1%

Totale 10%

 

 

Acquisto immobili da impresa

Imposta agevolata

Prima casa

IVA        4%

Registro             € 168,00

Ipotecaria          € 168,00

Catastale           € 168,00

Totale 4% + 504,00

            

 

Imposta Ordinaria

Abitazione secondaria

IVA        10% o 20%

Registro             € 168,00

Ipotecaria          € 168,00

Catastale           € 168,00

Totale 10% o 20%  +504,00

 

 

 

 

Il regime agevolato "Prima casa"

 

    L’oggetto di acquisto deve essere una casa di abitazione non di lusso;

    l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi dal rogito la propria residenza, o se diverso, quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;

    l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove si trova l’immobile da acquistare;

    l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;

    l’immobile non deve essere rivenduto o trasferito anche a titolo gratuito, prima di 5 anni, pena il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Tali condizioni non si applicano se, entro 12 mesi dalla cessione, viene acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale (in questo caso scatta il credito d’imposta).

 

Le agevolazioni valgono anche per le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che queste siano destinate al servizio della casa di abitazione in modo durevole e appartengano alle categorie catastali C2 (Cantine o soffitte), C6 (Garage o box auto) o C7 (tettoia o posto auto).

Inoltre, le agevolazioni:

 

    possono essere applicate solo su un'unica pertinenza per categoria (quindi su un solo garage e una sola cantina, per esempio).

    spettano anche se la pertinenza (per es. il posto auto) e' nelle vicinanze dell'abitazione principale, a patto che questa venga adibita al servizio della casa.

    sono estese anche alle aree pertinenziali scoperte così come definite dal codice civile all'art.817- purché catastalmente censite insieme al bene principale (in caso contrario non possono definirsi pertinenze);

    spettano per pertinenze di qualsiasi dimensione.

 

 

Aspetti fiscali

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